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Considerazioni circa l’impatto economico di tale intervento sulle piccole e medie imprese.
Lo scorso 27 ottobre è stato pubblicato il regolamento europeo nr. 2411/2023 che disciplina la “PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI” [esclusi i prodotti agricoli e alimentari che rimangono disciplinati da altri regolamenti].
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI QUESTO NUOVO REGOLAMENTO?
Creare un sistema di protezione per i prodotti artigianali e industriali, capace:
a) di apportare valore aggiunto mediante una concorrenza leale sul mercato;
b) di tutelare l’autenticità di tutti quei prodotti che possono fregiarsi quali ‘indicazione geografica’;
c) di creare uno sviluppo locale che tuteli (anche) il patrimonio comune che ruota attorno ai prodotti artigianali e industriali di una specifica parte di territorio regionale/nazionale.
COSA SI INTENDE PER “PRODOTTO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE”?
Sono da considerare “prodotti artigianali e industriali”
a) quei prodotti realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito;
b) quei prodotti realizzati anche in modo standardizzato (compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine).
QUANDO UN PRODOTTO PUÒ DIVENTARE ‘INDICAZIONE GEOGRAFICA’?
Affinché un prodotto artigianale o industriale posa essere protetto come ‘indicazione geografica’, il prodotto deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere originario di un luogo/regione;
b) deve godere di qualità, reputazioni o altra caratteristica che gli derivano dalla specifica origine geografica;
c) almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo in una specifica e delimitata zona geografica.
COME FARE PER PROTEGGERE UN PRODOTTO COME ‘INDICAZIONE GEOGRAFICA’?
È necessario che venga attuata una specifica procedura di registrazione (cosiddetta ‘domanda’ di registrazione’) da parte di un’associazione di produttori o, in determinati casi, anche da un singolo produttore.
Come avviene per i prodotti agricoli/alimentari – alla ‘domanda’ deve essere allegato un disciplinare di produzione che comprenda, ad esempio, il nome e il tipo di prodotto da proteggere, la specifica zona geografica di produzione, la descrizione dei metodi di produzione, le regole specifiche per l’etichettatura del prodotto ecc….
MA QUALI PRODOTTI POSSONO DIVENTARE ‘IG’?
La gamma dei prodotti è ampia: essa include pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana nonché cuoi e pelli.
Concludendo, come prevede lo stesso regolamento, l’introduzione del sistema di protezione delle ‘indicazioni geografiche’ per i prodotti artigianali e industriali comporterebbe vantaggi sia per i consumatori, in quanto porterebbe a una migliore consapevolezza dell’autenticità dei prodotti; che per le imprese con un impatto economico positivo sulle micro, piccole e medie imprese; tutelerebbe (salvaguardando) le competenze tecniche di una specifica produzione, concorrendo alla lotta contro la contraffazione.
Avvocato Davide Torcello
Avvocato Massimo Palumbo
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