Legge n. 36/2024 – IMPRENDITORI AGRICOLI ED AGEVOLAZIONI FISCALI.

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Il 26 marzo scorso, in Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata la L. n. 36/2024.

Quest’ultima è intervenuta prospettando tutta una serie di agevolazioni fiscali in materia di imprenditoria agricola giovanile recando così le indicazioni relative a tali nuove possibilità; di interesse per le imprese e per gli imprenditori di categoria, nonché per i giovani “aspiranti” agricoltori.

Entrando nel vivo di quanto previsto dal testo normativo in esame, è bene evidenziare che si rilevano tre requisiti da rispettare; ciò al fine di potere accedere ai suddetti benefici.

– Requisiti di carattere soggettivo: sono disciplinati dall’art. 2 della L. n. 36/2024, avente ad oggetto la qualifica di “impresa giovanile agricola” o “giovane imprenditore agricolo”, così come recepita dal REG. UE 2021/2115; l’attività deve essere rispondere dei requisiti di cui all’art. 2135 c.c. (riferito alla qualità di imprenditore agricolo).

La stessa impresa e/o l’imprenditore dovranno (alternativamente) qualificarsi come:

a) società semplice: l’imprenditore agricolo dovrà avere età superiore a 18 anni ed inferiore a 41 anni compiuti;

b) per le società di persone e / o le società cooperative, almeno la metà dei soci dovrà risultare rispondente al requisito di cui al punto a) (età compresa tra 18 e 41 anni);

c)  per le società di capitali, almeno la metà del capitale sociale dovrà risultare sottoscritta da imprenditori agricoli con caratteristiche di cui al punto a); e gli organi di amministrazione dovranno essere composti, per almeno la metà, da tali soggetti.

– Requisiti di carattere oggettivo:

  • nei tre anni precedenti a tale richiesta NON si deve avere esercitato altra attività di impresa agricola;
  • adempimento e regolarità degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi;
  • NON si deve versare in una condizione di trasferimento di azienda preesistente.

Effetti fiscali: art. 4 della L. n. 36/2024

Il regime fiscale agevolato sarà dunque caratterizzato dalla presenza di un’imposta sostitutiva per IRPEF, IRAP e addizionali; con un’aliquota pari al 12,5 % della base imponibile determinata dal totale del reddito di impresa. Si badi, tuttavia, al fatto che tale disciplina così individuata ESCLUDE tutte le imprese che invece agiscono secondo il modello del regime forfettario). L’opzione ha validità per l’esercizio in cui è azionata e per quattro periodi di imposta successivi.

L’agevolazione in questione si prospetta, di certo, come (almeno potenzialmente) rilevante.

Non resta, pertanto, che attenderne gli sviluppi; con l’auspicio che i giovani aspiranti imprenditori (e coloro i quali, ovviamente, già si trovano impegnati “sul campo”) possano avere una occasione in più per approcciarsi o crescere nel settore agricolo.

Avvocato Davide Torcello

Avvocato Massimo Palumbo

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