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Breve analisi delle indicazioni operative e dei chiarimenti forniti nella Circolare INPS dello scorso 21 ottobre; al fine di usufruire della misura prevista nel cd. Decreto Sostegni-bis.
Nei giorni scorsi è stata pubblicata la Circolare INPS n. 156/2021 del 21 ottobre u.s.; mediante la quale sono state rese note le indicazioni applicative relative all’esonero contributivo disposto dall’art. 70 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis; convertito, con modificazioni, nella L. n. 106/2021) in favore degli operatori del comparto vitivinicolo ed agrituristico.
È stata così stanziata una somma di circa 72,5 milioni di Euro; al fine di “alleggerire” la pressione contributiva ed assistenziale nel settore agroalimentare e vitivinicolo per il mese di febbraio 2021.
Alla luce della normativa e della prassi richiamata, si riepilogano, in breve, i tratti salienti di detto esonero:
- sotto il profilo soggettivo: i beneficiari sono le aziende operanti nelle filiere agricole appartenenti al settore agrituristico e vitivinicolo (ivi comprese le imprese produttrici di vino e di birra); individuate dai codici ATECO (di cui alla tab. E allegata al D.L. n. 73/2021; ed all’all. 1 della predetta Circolare).
La misura si applica, oltre che in relazione alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, anche a quella che deve essere corrisposta dai lavoratori autonomi in agricoltura (ossia: dagli imprenditori agricoli professionali; dai coltivatori diretti; dai mezzadri e dai coloni). Per le imprese che svolgono più attività agricole, invece, occorre tener conto della complessiva posizione contributiva; considerando il “rapporto di interazione” tra le varie attività (previo controllo dell’effettivo esercizio di almeno una di esse; sulla base dei dati delle Camere di Commercio e dell’Agenzia delle Entrate).
- sotto il profilo oggettivo: l’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Ciò al netto: 1) di altre agevolazioni o di riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria (previste dalla normativa di settore; e spettanti nel periodo temporale di riferimento della presente agevolazione); 2) dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL (per la quota a carico dei datori di lavoro relativa al mese di febbraio 2021).
- sotto il profilo temporale: il beneficio si riferisce alla contribuzione relativa a febbraio 2021;
- sotto il profilo delle modalità di fruizione: i beneficiari dovranno presentare l’istanza di esonero mediante i canali telematici dell’INPS (con specificazione dell’importo richiesto); compilando un modulo che sarà reso noto con apposito messaggio da parte dell’INPS (dalla cui pubblicazione decoreranno 30 giorni per la presentazione dell’istanza).
Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla verifica, in capo ai richiedenti, della sussistenza delle seguenti condizioni: la regolarità contributiva-previdenziale (ai sensi della normativa in materia di cd. DURC); l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e delle disposizioni di legge; il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi (nazionali; regionali; territoriali dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale).
Avv. Giovanna Bratti
Avv. Davide Torcello
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